Artt. N. 535/540 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico) – Docenti
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- Creato Martedì, 20 Settembre 2016 15:17
- Ultima modifica il Martedì, 18 Settembre 2018 07:45
- Pubblicato Martedì, 20 Settembre 2016 15:17
CAPO IV - Disciplina
Sezione l - Sanzioni disciplinari
Sezione IV - Disciplina
Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la
gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte
le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai
numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
Art. 536- Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la
dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le
sanzioni di cui ai numeri 1 ), 2) e 3 dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura;
per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al
n. 3) dell'articolo 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che
compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle
circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1 . le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione
dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti,
parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di
insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione
inflitta.
L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a
cattedre ed a posti di insegnamento.
Art. 538- Procedure
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta, previa contestazione
degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni
entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a du~ per le sanzioni di cui
ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente
dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della
contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi
retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro
i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento,
questa ha effetto dalla data in cui è stata dispoSta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la
sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
Art. 539 - Procedimenti penali
1. Il docente non dì ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere
sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta
immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di
custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la
sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi
fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare
può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non
procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare
delia esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la
sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui
all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere
licenziato dai capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il
quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio
della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è
risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.
1 O. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
Art. 540 - Ricorsi
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al
provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso
ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso ai Ministero è di 30 giorni.

