Art. 69. D.Lgs. n.150/2009 Disposizioni relative al procedimento disciplinare
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). -
1.Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura
ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni
del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili
con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo,
il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni
del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura
in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di
fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con
taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo
periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta
per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di
un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un
preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato,
il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo'
inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine
per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
2
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile
della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta
giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di
differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso
del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel
presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha
qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il
predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca
per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la
sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1,
primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di
quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,
mentre la decorrenza del termine per la conclusione del
procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
3
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente
comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del
diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone
di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per
le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui
egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o
del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni
sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori
del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi
o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o
l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, nè il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente
alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una
diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o
di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
4
alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo,
in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o
se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo
le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e
concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma
1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può
sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude
con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
5
procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto
addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione
all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta
la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una
diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla
presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro
centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell'addebito da parte dell'autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo
quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di
procedura penale.
6
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal
contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero
di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco
di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso
degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o
in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è
prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì,
nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco
temporale non inferiore al biennio, per la quale
7
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche,
una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto
alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f),
il licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1.
Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme
la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonchè il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della
pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
8
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati nè oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione
disciplinare). - 1. La condanna della pubblica amministrazione
al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano
i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è
collocato in disponibilità, all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8,
e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e
la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento.
9
Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilità,
il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a
valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non
perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle
infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la
mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della
durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica
dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove
non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento
del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai
principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi
di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
10
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le
modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e
in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti
del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le
risorse finanziarie,strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica della certificazione medica concernente assenze di
lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i
medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,
della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
11
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel
caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al
servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè
degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità
al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo
per l'incolumità del dipendente interessato nonchè per la
sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare
provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in
attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonchè nel
caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico
della sospensione di cui alla lettera b), nonchè il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di
idoneità;
12
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere
il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da
parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con
il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono
tenuti a rendere io nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di
lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il
personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base
di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».








